Chi siamo

Grazie alla condivisione di notizie e informazioni sull’argomento con enti e istituzioni, con avvocati e periti, con esperti del settore, con imprenditori e privati “colpiti” da precetti e poi pignoramenti con vendita all’asta dell’immobile, siamo stati in grado di trovare delle soluzioni vitali per le persone che sfortunatamente hanno dovuto affrontare questa tragedia personale, famigliare e spesso aziendale.

A proposito di aziende, quelle più colpite abbiamo visto che sono appartenenti al settore dell’edilizia, esposte a diversi milioni di euro per ogni cantiere.
Attraverso la diagnosi dei documenti di mutuo o leasing è possibile valutare l’esistenza di eventuali irregolarità. Ciò che potrebbe essere riscontrato potrebbe concernere vizi inerenti la contrattualistica, per motivi di scarsa trasparenza (ad esempio la mancata presenza d’un “piano d’ammortamento” o l’indicazione di un tasso d’interesse difforme da quello effettivamente praticato), con ripercussione sugli interessi corrisposti e da corrispondere, ex art. 117 T.U.B., ovvero pratiche anatocistiche od usurarie.

Una ormai nota quanto recentissima Sentenza della Corte di Cassazione, la n. 350/2013, riporta in maniera chiara il principio di diritto in base al quale, al fine della verifica del rispetto dei c.d. “Tassi Soglia”, devono essere presi in considerazione anche gli interessi moratori.
Pertanto, nel caso in cui un mutuo o un finanziamento o un leasing contenesse una pattuizione usuraria con riferimento ai tassi di mora, dovrebbe trovare applicazione 3 il disposto di cui all’art. 1815 2° co. c.c., che così recita, “…Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi…”. In sostanza, in presenza di usura fattizia il mutuo o il finanziamento o il leasing, da oneroso si trasformerebbe in gratuito, con la conseguenza di obbligare la banca alla restituzione degli interessi ed all’annullamento degli interessi futuri, se ancora dovuti.

Per avere maggiori informazioni sulla documentazione occorrente a verificare la presenza di anomalie sui propri contratti deve scrivere a info@risarcimentomutui.it