Le banche potranno pignorare le case senza sentenza del giudice
A rischio il fondo patrimoniale. La nuova norma del decreto legislativo 83/15 pregiudica il fondo patrimoniale del correntista-debitore che potrà essere intaccato dalle banche – e, più in generale, dai creditori – senza necessità di intraprendere un’azione revocatoria in tribunale. Stesso discorso vale per la donazione di immobili o la per la costituzione di ipoteche. È quanto stabilito dal decreto legge n. 83/2015, in Gazzetta Ufficiale del 27/6/2015 n. 147, che modifica alcune disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.
Il fondo patrimoniale che, per anni, è stato lo strumento più usato dagli italiani per tutelare la casa di famiglia da eventuali rischi o dai debiti di lavoro, con le nuove norme, perde di efficacia.
Il decreto, infatti, faciliterà le azioni di recupero dei crediti delle banche nei confronti dei debitori morosi.
Con la nuova legge, il creditore che si sente pregiudicato da un atto di cessione dei beni del debitore potrà far prevalere il proprio pignoramento, senza bisogno di ottenere una sentenza del giudice che revochi l’atto stesso (la cosiddetta azione revocatoria). In questo modo, il compito del creditore viene enormemente agevolato.
Con la riforma, infatti, la banca o qualsiasi altro creditore non dovrà più agire con l’azione revocatoria, ma il suo pignoramento sulla casa potrà andare avanti, anche se quest’ultima è stata inserita nel fondo patrimoniale. La riforma, stabilisce che, tutte le volte in cui il debitore abbia ceduto un proprio bene con donazione, o lo abbia inserito in un fondo patrimoniale o in un trust, e lo abbia fatto in un momento successivo al sorgere del credito, il creditore potrà procedere all’ esecuzione forzata, senza alcun passaggio giudiziale.
In altre parole, il giudice potrà intervenire soltanto in caso di opposizione all’esecuzione forzata da parte del debitore, con un’eventuale pronuncia di rigetto delle ragioni del creditore, quando ormai l’immobile del debitore, probabilmente, sarà stato già venduto all’asta.
Una diminutio del diritto alla difesa del debitore, ma anche del terzo che ha ricevuto i beni.
La riforma prevede, inoltre, che le informazioni riguardanti le vendite giudiziarie siano inserite in un’unica area web, gestita dal Ministero della Giustizia, superando così l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita da parte di ogni singolo tribunale.
Chi volesse leggere il decreto legge in Gazzetta Ufficiale, può cliccare qui