Certificazione energetica degli edifici. Dal 1° ottobre il nuovo APE
Un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.
Dal 1° ottobre 2015 (ennesimo slittamento dopo le prime ipotesi di entrata in vigore il 1° luglio e il 1° agosto 2015), in sostituzione del DM del 26 giugno 2009, il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) dovrà contenere:
- la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile;
- la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
- i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.
Sarà l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, a determinare la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata la validità di 10 anni dell’APE.
Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.
Entro il 1° ottobre 2015, l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) aggiornerà Docet, il software semplificato per il calcolo delle prestazioni energetiche.
Il decreto ricorda che l’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 e aggiunge che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.
Le sanzioni per il certificatore energetico
Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).
Le regioni e le province autonome alimenteranno il SIAPE, la banca dati nazionale degli edifici, con i dati degli attestati relativi all’ultimo anno in corso entro il 31 marzo di ogni anno. Anche i cittadini potranno accedere ai dati presenti nel SIAPE.