Equitalia perde ancora – Ennesimo risarcimento
Equitalia perde ancora – Ennesimo risarcimento
Presentava ricorso avverso ipoteca per non aver mai ricevuto le cartelle, la Commissione accoglieva il ricorso per i seguenti motivi: La documentazione prodotta in atti non è infatti sufficiente a provare l’avvenuta notifica ne la riferibilità delle relate di notifica prodotte agli atti di contestazione indicati. Non vengono esibite le copie conformi degli atti notificati.
La mancata indicazione degli atti notificati, poi, non consente di integrare elementi probatori certi dell’avvenuta notifica, nemmeno aventi valore indiziario forte. Inoltre l’estratto di ruolo non è copia conforme dell’atto notificato.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente confermato che l’estratto della cartella di pagamento è insufficiente a provare in giudizio il credito. Non risulta inoltre l’avvenuta ricevuta di alcuna raccomandata per irreperibilità temporanea o compiuta giacenza. Della raccomandata che risulta essere stata spedita viene evidenziato l’errore nell’ indirizzo.
L’ invocata notifica dell’ intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2-3 del DPR n. 602173, sarebbe avvenuta oltre un anno dopo la contestata notifica della cartella. In particolare, dalla mancanza di copie conformi agli originali, discende l’incertezza sul fatto che tale documentazione fosse corrispondente alle cartelle effettivamente notificate.
Ne consegue che la notifica anche di un’intimazione di pagamento priva della/e copia/e della/e cartella/e cui si riferisce, è nulla. L’art. 7 della Statuto del contribuente, infatti, statuisce che gli atti richiamati debbano essere necessariamente allegati all’ atto che li richiama.
In conclusione, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo di rendere possibile per essi la , predisposizione di tutti gli strumenti di difesa disponibili. In questa senso, l’omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio invalidante l’intera procedura, comportando la nullità dell’ atto consequenziale.
L’ esito del giudizio nel merito comporta la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio per la parte soccombente.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso. Condanna Equitalia a rifondere le spese di lite che quantifica in € 1.000,00.
www.disinformazionebancaria.it – www.rimborsobancario.it – www.movimentorevolution.it