SANATORIA 2015 EQUITALIA
SANATORIA 2015 EQUITALIA
ANNULLATE LE CARTELLE FINO A 2.000,00 EURO
(a cura di Avv Emanuele Di Maso)
Anche se con ritardo rispetto alla Legge di Stabilità del 2013 (L.n. 228/2012), la quale ai commi 527 e 528 dell’art. 1 prevedeva l’annullamento dei ruoli affidati ad Equitalia fino all’anno 2000 (ricordiamo che i ruoli non sono altro che gli elenchi formati dall’ente impositore ai fini della riscossione, contenenti i nominativi dei debitori e le somme dovute), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 23/06/2015 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo delle disposizioni della Legge di Stabilità, in merito all’annullamento delle cartelle Equitalia di importo non superiore a 2.000,00 euro iscritte in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999.
Oltre a questo la norma in questione ha stabilito, per gli importi superiori ai 2.000,00 euro, il discarico dei suddetti ruoli da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione. Così facendo tornerebbero nella disponibilità dell’ente creditore.
Vediamo ora le novità più nel dettaglio.
1) I crediti di importo fino a 2.000,00 euro esigibili da Equitalia o da altro agente della riscossione, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati.
Quindi l’annullamento opera d’ufficio.
La disposizione non specifica la natura dei ruoli da annullare con la conseguenza che rientra nella sanatoria qualunque tipo di somma iscritta al ruolo (tra cui, ad esempio, contributi previdenziali, tributi locali, ecc.).
In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e vengono eliminati dalle scritture contabili dello stesso.
2) Anche i ruoli di importo superiore ai 2.000,00 euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, devono essere discaricati dagli agenti di riscossione e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito. In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o ad insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono state oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, ovvero, di rateizzazioni in corso.
In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2.000,00 euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23/06/2015 le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, nella gestione di Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.
Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.
A cura di Avv Emanuele Di Maso
Per informazioni: Tel 02/90427304