Ecco quando è nullo il contratto di conto corrente.
Contratto di conto corrente. Non sarebbe la prima volta, non sono solo i correntisti a non avere ben archiviato i documenti contrattuali, specie quelli bancari ( tanto mi fido..), anche le banche, che solo da alcuni anni hanno ottimizzato le procedure di archiviazione ottica documentale, spesso si perdono nei meandri degli archivi.
La vicenda nasce a seguito delle contestazioni di un correntista nei confronti della “propria banca” per l’applicazione di condizioni non pattuite ( giorni valuta, commissione di massimo scoperto, spese, ecc. ), nonché per gli interessi ultra-legali addebitati.
La banca nel costituirsi in giudizio, non produceva la copia del contratto ma solo gli estratti conto, perdendo così il giudizio per difetto di prova.
Infatti, se la banca non ha conservato copia scritta del contratto del conto corrente, il titolare di un conto corrente non è tenuto a restituire i soldi alla banca ( linee di credito, interessi passivi, ecc.. ). Così è quanto espresso dal Tribunale di Lanciano in una recente sentenza, ( 7 – 9 ottobre 2015, n. 394 ).
La legge prescrive che tutti i contratti bancari ( conto corrente, mutuo, prestito, leasing, ecc ) debbano necessariamente essere in forma scritta.
Per cui, l’assenza del contratto di conto corrente determina la nullità del contratto stesso per difetto di forma e, di conseguenza, anche la nullità dell’eventuale apertura di credito ad esso connesso ( il cosiddetto “fido” ).
Nel caso in questione il giudice si spinge oltre sentenziando che “vanno restituiti al correntista anche tutti i versamenti non dovuti, compresi quelli fatti sul conto per ripristinare il fido concessogli dall’Istituto di Credito”.
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