Fido bancario – può la banca chiedermi il rientro in un giorno?
Il fido bancario è quella forma di credito rilasciata dalla banca al correntista per un periodo determinato o indeterminato, consentendogli anche di andare in scoperto a patto che rientri della somma nei tempi prestabiliti.
Gli accordi internazionali successivi a Basilea1 e la crisi “non crisi” attuale, hanno contribuito a modificare i criteri di attribuzione del rating da parte degli istituti bancarie verso i propri clienti, i quali, a fronte di un comportamento assolutamente identico a quello degli anni precedenti nella gestione del conto, si vedono ridurre o addirittura revocare i fidi, con richiesta di rientro immediata e con minaccia di passare la posizione a sofferenza in CR Banca d’Italia.
Il conseguente danno che può crearsi attraverso una segnalazione per il correntista è quello dell’automatica revoca dei fidi da parte di tutte le banche con la quale il soggetto ha in corso altri rapporti.
Vediamo ora i termini che la banca deve rispettare per l’azione di revoca dei fidi e come si può e deve intervenire:
– Se il contratto è a tempo determinato, salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa, e questa deve essere esplicitamente comunicata da volontà di recesso, in forma scritta, con specifiche motivazioni (ad esempio, stato persistente di incapacità nel rientrare della somma) e rispettando un termine non inferiore a 15 giorni in cui la cifra utilizzata ( compresa dei relativi interessi moratori ) deve essere restituita, come dall’art. 1845 del c.c. ( recesso del contratto )
– Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato il fido viene rivalutato annualmente con la possibilità di essere aumentato, diminuito o revocato e
ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto ( che può anche essere 1 giorno) , dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Ma la banca però potrebbe adottare anche un comportamento illegittimo e quindi di abuso, quando il correntista:
- a) ha la possibilità di dimostrare che c’è stata nel tempo la continuità finanziaria con un regolare andamento dei flussi di cassa
- b) vi è stata una attività di cassa con rientri puntali del fido,
- c) non ha ricevuto revoche da parte di altre banche,
- d) ha la possibilità di dimostrare di avere una fonte di guadagno che faccia presupporre la possibilità di rientro delle somme.
In presenza di un rapporto bancario con le caratteristiche sopracitate, “la revoca del fido” fa decadere sostanzialmente il senso stesso del FIDO- innanzitutto si tratta certamente di una azione “imprevedibile” da parte della banca, che mette in difficoltà seria il Cliente e pregiudica l’esistenza della stessa realtà aziendale.
Non dimentichiamo che la banca,( recita la sentenza di Cassazione n. 4538 ) deve rispettare il fondamentale principio dell’esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.).
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