Direttiva Europea Obbligazioni Polizze e strumenti finanziari
Direttiva Europea Obbligazioni Polizze e strumenti finanziari. Domani 3 gennaio sarebbe dovuta entrare in vigore la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, (MiFID II) ma è probabile uno slittamento.
La proposta di legge descritta di seguito è assolutamente legittima, la domanda è: quanti sottoscriveranno obbligazioni, prodotti finanziari “travestiti” da polizze assicurative?
La gente comune sa che comprare un titolo obbligazionario equivale ad un investimento sicuro, comprare un prodotto assicurativo è un investimento sicuro, purtroppo Non è quasi mai così, quindi è bene informarsi e leggere attentamente il “libretto di istruzioni” come si usa fare quando si acquista un mobile IKEA.
PROPOSTA DI LEGGE
D’iniziativa dei deputati ANDREA MAESTRI, BRIGNONE, CIVATI, MATARRELLI, PASTORINO
Modifica all’articolo 94 del testo unico delle disposizioni in materia di i ntermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1988, n. 58, concernente l’inserimento degli scenari probabilistici nei prospetti di offerta al pubblico di strumenti e prodotti finanziari
Presentata il 28 giugno 2016
Art. 1
1. Al comma 2 dell’articolo 94 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli scenari probabilistici».
Tra le caratteristiche fondamentali di un prodotto finanziario dovrebbero naturalmente figurare gli scenari probabilistici, così come era prassi sino ai primi anni duemila. L’espressione «scenari probabilistici» può essere ricondotta, come risulta dall’esperienza della CONSOB, a poche ma chiare informazioni da inserire nel prospetto informativo.
L’esempio che segue, tratto dall’archivio storico dei prospetti depositati presso la CONSOB, esemplifica ciò che dovrebbe essere comunicato al risparmiatore inserendo nel prospetto informativo informazioni sulla probabilità del verificarsi di alcuni eventi del tipo:
a) il rendimento è negativo con probabilità al 59,50 per cento;
b) il rendimento è positivo ma inferiore a quello di un riskfree assets (bene privo di rischio ) con probabilità a X per cento;
c) il rendimento è positivo e in linea con quello di un riskfree asset con probabilità a X per cento;
d) il rendimento è positivo e superiore a quello di un riskfree asset con probabilità a X per cento.
Tali scenari probabilistici e i relativi valori centrali sono stati calcolati sulla base della media aritmetica dei prezzi di riferimento delle azioni [della società Z] registrati sul mercato dei titoli azionari dal [data] al [data].
L’informazione è di semplice e agevole comprensione per tutti, al pari delle «forchette» elettorali.
Per dotare il prospetto informativo di queste informazioni, dando certezza ai mercati, è sufficiente una semplice novella alla normativa vigente, quella da noi proposta.Una soluzione strutturale e permanente necessaria per affrontare e risolvere equamente eventuali ulteriori episodi di default di banche e il conseguente rischio di perdite ingenti da parte di sottoscrittori di titoli ignari del rischio.