Ai fini usurai conta anche la polizza assicurativa
Anche i costi della polizza assicurativa, stipulata a garanzia del pagamento delle rate di un finanziamento al consumo,vanno inclusi ai fini del rilevamento dell’usura. Le istruzioni di Banca d’Italia, che fino al 2009 escludeva questi costi dal calcolo ai fini usurari, non sono vincolanti per il giudice in quanto non sono fonti normative. Sono questi i due principi espressi dalla Prima sezione civile della Corte d’Appello di Milano (giudice relatore Carla Romana Raineri) con la sentenza n.3283 del22 agosto 2013 (resa nota solo di recente). La sentenza contribuisce a far chiarezza sul tema molto attuale (affrontato di recente anche in un convegno di Assilea del6 novembre scorso) relativo a quali siano i costi da considerare nel calcolo di un tasso da raffrontare con le soglie d’usura (si ve da, per la rilevanza o meno dei tassi moratori ai fini dell’usurarietà di un contratto di leasing, «PluS24» del16 novembre scorso).
Nel 2o10 un cliente ha convenuto in giudizio Logos finanziaria (che contattata ha fatto sapere <<che ha preso atto della sentenza di secondo grado e ha deciso di procedere ricorrendo in Cassazione») davanti al Tribunale di Busto Arsizio(sezio ne distaccata di Saronno) chiedendo la nullità della clausola che prevedeva il pagamento degli interessi in quanto questi erano, a suo avviso, usurari se si teneva in conto il premio per l’assicurazione stipulata per garantire il pagamento delle rate del finanziamento. Così, dopo aver fatto svolgere una Consulenza tecnica d’ufficio {Ctu), il Tribunale di Saronno ha dato ragione al clien te (ordinanza del 5 aprile 2011) dichiarando nulla la clausola del finanziamento relativa agli interessi e stabilendo che la banca avrebbe potuto pretendere soltanto la restituzione rateale del capitale (11.852 euro) nelle 96 rate residue. l Tribunale ha anche disposto la trasmissione degli atti alla competente Pro cura della Repubblica per le valutazioni in ordine al reato d’usura.
Logos Finanziaria ha quindi proposto appello alla sentenza di pri mo grado contestando che il premio d’assicurazione potesse esse re incluso nel calcolo dell’usurarietà di un tasso. Anche perché i costi sono sempre stati esclusi (almeno fino al2009) dalle istruzioni della Banca d’Italia per il calcolo del tas so medio {Tegm) utilizzato per il calcolo delle soglie d’usura {Tsu). Ma la Corte d’appello di Milano, ri facendosi al significato lettera e dell’articolo 644 del Codice penale (il quale richiede di tenere in con to le remunerazioni a qualsiasi ti tolo), ha stabilito che anche i pre mi della polizza assicurativa a garanzia del rimborso del finanziamento sono rilevanti per la verifica della sua usurarietà.Questo per ché la polizza è condizione necessaria per l’erogazione del mutuo e il premio costituisce, seppur in via indiretta, una remunerazione per la società finanziaria.
La Corte, infine, ha precisato che le istruzioni della Banca d’Italia che escludevano questi particolari costi dell’assicurazione fino al2009 – non sono vincolanti per il giudice in quanto non sono fonti normative, sembrando così voler delegittimare la Banca d’Italia.