ATTENZIONE ai nuovi pignoramenti, ecco cosa cambia.
Cosa cambia negli atti di pignoramenti immobiliare o presso terzi da ieri, da quando cioè è entrata in vigore la legge di conversione del decreto legge banche che conferma le modifiche agli artt. 492 e 615 del codice di procedura civile.
Si tratta della conseguenza della riforma del secondo comma dell’art. 615 c.p.c. nel periodo in cui viene stabilito che “nell’esecuzione per espropriazione, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569″ del bene pignorato”; in tutto con una sola eccezione, da dimostrare, e cioè quando l’opposizione “sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
- Da un lato il pignorato deve prestare grande attenzione da oggi in poi provvedendo con immediatezza ad opporsi prima della scadenza dei termini in quanto dal 3 luglio 2016 si applicano le nuove disposizioni ai procedimenti di esecuzione. Nei casi in cui il pignoramento è la conseguenza di un debito bancario, la prima cosa da fare è individuare un esperto del settore nel campo delle anomalie bancarie e se non l’ha fatto prima, far analizzare il suo contratto di finanziamento, mutuo, conto corrente ecc…qualora vi fossero i presupposti potrà avere grandi possibilità di bloccare la vendita all’asta dei suoi beni, ma è una lotta contro il tempo ed è per questo che bisogna muoversi in fretta.
In D.E.C.I.B.A potete trovare risposte adeguate, considerata l’esperienza sul campo e le numerose opposizioni andate a buon fine – chiamate il 02.90427304 o inviate una mail a segreterianazionale@deciba.it relazionando i fatti.
- Dall’altro chi pignora dovrà avvertire che l’opposizione è inammissibile dopo la vendita e l’assegnazione.
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