Causa anatocismo bancario – La prescrizione
Causa anatocismo bancario – La prescrizione
Giungono al nostro blog diverse segnalazioni e richieste di chiarimento circa i termini di prescrizione relativamente ai contratti di conto corrente bancario.
Abbiamo allora estratto un paragrafo delle motivazioni in commento di una recente sentenza della corte di Cassazione su una causa di anatocismo bancario, di cui anticipiamo le conclusioni.
“Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità – nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza.”
Per questi motivi
“La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.”
“Il motivo è infondato perché muove dal presupposto erroneo che il termine prescrizionale decorra nel corso del rapporto di conto corrente anziché – come puntualizzato dalle Sezioni unite – dalla chiusura del rapporto: “l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens” (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).
La sentenza
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 febbraio – 24 marzo 2014, n. 6857
Ricordiamo che il termine di prescrizione per proporre un’azione per la restituzione delle somme trattenute indebitamente è di 10 anni.
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