Come sospendere le rate del tuo mutuo o finanziamento
Sono sempre di più le persone che a causa di difficoltà economiche ci chiedono come fare per sospendere il pagamento delle rate del proprio mutuo, così cerchiamo di fornire le poche e semplici informazioni utili ad evitare di abboccare al funzionario e/o direttore bancario di turno che è pronto a raccontarci le sue storielle pur di negarci questa possibilità. Stiamo parlando di una disposizione di legge che è valida per tutti gli istituti di credito.
La moratoria è valida intanto per gli anni 2015-2017, come indicato dalla Legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 246) ed è lo strumento complementare al Fondo di solidarietà già in vigore dal 2013 (che sembra ha già ricevuto oltre 25.000,00 richieste) , gestito da Ministero dell’Economia e Consap, nato con lo scopo di permettere la sospensione delle rate di mutuo (anche quelli cartolarizzati ma solo per i mutui “prima casa”) per chi si trovi in difficoltà economiche.
Il Fondo ministeriale è concesso solo a chi ha perso definitivamente il lavoro e permette di sospendere tutta la rata fino a 18 mesi, per chi non ha i requisiti invece deve optare per la nuova moratoria che prevede un limite massimo di sospensione di 12 mesi.
I titolari di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale potranno sospendere per un massimo di 12 mesi, e per una sola volta, la quota capitale delle rate mensili di pagamento, continuando a pagare solo la quota interessi, senza more e commissioni – terminato il periodo di moratoria, il mutuo prolungherà la sua durata per lo stesso periodo, cioè si prolungherà di altri 12 mesi.
Tanti non sanno che la legge vale anche per i prestiti personali o finalizzati ma, con esclusione delle carte revolving, solo se di durata superiore ai 24 mesi.
Si può accedere nel caso di perdita del posto di lavoro, morte o infortunio grave, o anche soltanto se si è verificata una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro a causa della crisi, per almeno 30 giorni consecutivi (vale anche per coloro ai quali il datore di lavoro abbia chiesto l’ammissione ad ammortizzatori sociali come cassa integrazione, mobilità, o anche contratti di solidarietà). Tutte situazioni che, in sede di richiesta, andranno dimostrate con documenti forniti dall’impresa.
A chi va presentata la richiesta:
La richiesta va presentata direttamente alla banca, che si impegna a rispondere con un parere positivo o negativo entro 20 giorni lavorativi. C’è tempo fino al 31 dicembre 2017, dunque la misura avrà effetti anche nel corso del 2018. Essendo una disposizione di legge è valida per tutti gli istituti di credito, non è un meccanismo volontario.
Chi resta escluso:
Chi in passato ha già goduto di un periodo di sospensione (tramite fondo di garanzia o altre iniziative Abi) avrà difficoltà ad ottenerne un altro. Può accedere a questa moratoria solo se sono trascorsi almeno 24 mesi dall’avvio dell’istruttoria precedente e soltanto fino al raggiungimento di 12 mesi complessivi di stop delle rate.
Sono esclusi anche i mutuatari che abbiano maturato un ritardo nel pagamento delle rate superiore ai 90 giorni, o quelli per cui sia già scattata la cosiddetta “decadenza del beneficio del termine”, ovvero quando la banca ha comunicato la risoluzione del contratto, e da lì in poi se è già iniziata la fase giudiziaria per il recupero del credito.
Restano esclusi anche coloro i quali abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura della perdita o riduzione del lavoro, a patto che questa copra l’ammontare delle rate oggetto di sospensione e che effettivamente sia stata attivata ed abbia risposto alle coperture assicurative sottoscritte.
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