CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. LA LEGGE SALVA-SUICIDI (L. N.3/2012).
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. LA LEGGE SALVA-SUICIDI (L. N.3/2012).
CANCELLA I TUOI DEBITI E RIPARTI.
Nel pieno della più grave crisi economica dal dopoguerra, dove famiglie e imprese sono ormai sul lastrico, in Italia vi è uno strumento, purtroppo ancora scarsamente noto, per ripartire da zero, cancellare o ridurre drasticamente i debiti, e ridare dignità agli individui ormai vessati ed impantanati nelle torbide acque della crisi.
Lo strumento in questione è offerto dalla Legge n. 3/2012, ribattezzata anche “Legge salva-suicidi”, disvelando le finalità a cui la stessa è protesa, ovvero quella di arginare e contrastare le situazioni di sovraindebitamento che troppo spesso, purtroppo, conducono a gesti estremi.
Anche la nota trasmissione televisiva “Le Iene” ha mandato in onda un servizio nel quale spiega le opportunità offerte dalla nuova Legge, con le testimonianze concrete dei soggetti che hanno beneficiato di tali procedure e sono riusciti a ripartire.
Per comprendere la portata della normativa in discorso, basta evidenziare che il Tribunale di Busto Arsizio (RG n. 01/2014 – Estensore Dott. Carmelo Leotta), tra i primissimi ad applicare tale legge, ha falcidiato in maniera importante il credito vantato da Equitalia nei confronti di un consumatore, riducendolo addirittura da 87.000 Euro a 11.000 Euro
(Cfr Testo Sentenza in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12195.pdf).
Il procedimento si rivolge ad una platea di soggetti molto ampia, ovvero: consumatori, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, artigiani, lavoratori autonomi e professionisti e, dunque, in generale a tutti i soggetti che non possono essere sottoposti a procedure di concordato preventivo e procedure fallimentari.
Presupposto per l’applicazione della normativa è la situazione di sovraidebitamento, definita come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”
( art. 6 L. 27 Gennaio 2012 n. 3)
Dopo aver definito i requisiti soggettivi per accedere ai rimedi previsti dalla normativa in parola, è opportuno passare ai tre procedimenti disciplinati dalla Legge 3/2012:
1 – Accordo di Composizione della Crisi
2 – Piano del Consumatore
3 – Liquidazione del Patrimonio
Nel presente contributo, per questioni di celerità, verranno analizzate brevemente solo le prime due procedure, in quanto più utilizzate.
Accordo di Composizione della Crisi.
Utilizzando la prima procedura il debitore può proporre ai propri creditori (Banche, finanziarie, fornitori, ma anche Equitalia, Agenzia delle Entrate, INPS) un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Ovviamente, e qui sta la convenienza, la proposta, viene modellata in base alle concrete disponibilità economiche del debitore, e può prevedere anche il taglio di una consistente parte dei debiti (ad es. tu creditore avanzi 1.000 ti posso dare solo 300 in base alle mie disponibilità economiche).
Tuttavia, la legge precisa che vi sono dei debiti che devono essere pagati integralmente, ovvero : crediti alimentari, tributi costituenti risorse proprie dell’UE (ad esempio i dazi doganali e i prelievi agricoli), I.V.A. e ritenute operate e non versate. Per tali tributi – non sottoponibili ad alcun tipo di falcidia – è possibile solo prevedere una dilazione di pagamento.
L’accordo viene omologato se raggiunge il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% (sessanta) dei crediti . Quindi, il requisito fondamentale di questa prima procedura è raggiungere la percentuale del 60% dei consensi.
Ma perché i creditori dovrebbero accettare di meno ? la risposta è molto semplice. I creditori sono portati ad accettare di meno quando la proposta – sebbene preveda un pagamento parziale – risulta anche per loro stessi conveniente. Ad esempio: la banca che ha concesso il mutuo iscrive ipoteca sulla casa. Tuttavia se l’immobile ad oggi vale di meno della somma pretesa, e se si considerano anche i costi legali ed i tempi molto lunghi per procedere alla vendita all’asta, e i probabili ribassi negli esperimenti di vendita, per la banca potrebbe essere anche conveniente accettare la proposta.
Ma ancora. Equitalia può solo iscrivere ipoteca ma non può procedere alla espropriazione della prima casa. Anche per essa, dunque, potrebbe essere conveniente accettare la proposta.
E se un creditore non è d’accordo e contesta la proposta ? in questo caso, il Giudice può comunque omologare l’accordo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo in misura non inferiore a quella che otterrebbe nel caso in cui si addivenisse alla procedura di liquidazione dei beni del debitore.
PIANO DEL CONSUMATORE
Il debitore che riveste lo status di “consumatore”, oltre ad accedere alla procedura di accordo esaminata più sopra, può utilizzare anche una specifica procedura ad esso riservata: il piano del consumatore.
La differenza sostanziale tra le due procedure si rintraccia nella circostanza che il piano del consumatore NON prevede il raggiungimento di alcun consenso da parte dei creditori (come abbiamo visto nell’accordo di composizione, invece, è necessario il consenso del 60% dei crediti). Pertanto, i creditori NON votano, in quanto è il Tribunale che decide se accogliere o meno la proposta.
Tale previsione, che a prima vista potrebbe sembrare oltremodo premiale per il debitore – consumatore ed eccessivamente pregiudizievole per le regioni dei creditori, viene in realtà bilanciata da un controllo più penetrante da parte del Tribunale.
Infatti, il giudice omologa il piano del consumatore quando, alla luce della documentazione depositata, ritiene di escludere che il “consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.
Il giudice pertanto valuta la meritevolezza del consumatore, indaga sulle cause dell’indebitamento onde appurare l’assenza di colpa nel contrarre le obbligazioni da parte dello stesso.
Anche in questo caso, tuttavia, qualora uno dei creditori contesti la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore alla liquidazione del patrimonio.
Il piano del consumatore potrebbe essere omologato, ad esempio, se il debitore si è indebitato a causa della perdita del proprio posto di lavoro, oppure se ha dovuto affrontare spese per curare un proprio familiare affetto da malattie, oppure, ancora, se a seguito di separazione o divorzio è venuta a mancare una cospicua parte di reddito su cui contare.
Ultima precisazione. La legge prevede che il soggetto sovraindebitato, per accedere alla procedura, possa rivolgersi a degli organismi iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, definiti anche come Organismi di Composizione della Crisi (di seguito O.C.C.). Stante, tuttavia, la novità della normativa, allo stato tali organismi ad hoc sono ancora in fase di costituzione. La legge 03/2012 prevede comunque che, in assenza degli O.C.C., il debitore, con la necessaria assistenza tecnica del proprio avvocato, può rivolgersi al Tribunale competente affinchè nomini un professionista (es. commercialista, avvocato, notaio) che svolga proprio le funzioni di O.C.C. .
Dunque, in assenza di O.C.C. territorialmente competenti, lo schema è il seguente: il debitore con l’assistenza di un avvocato si rivolge al Tribunale – il Tribunale nomina un professionista che svolge le funzioni di O.C.C. – tale professionista può sia aiutare il debitore nel formulare la proposta ai propri creditori, oppure se il debitore – magari con l’assistenza dei propri consulenti – ne ha già redatto una è chiamato ad esprimersi sulla fattibilità della stessa.
Avv. Luca Barone
340/2769627
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