DEBITO EQUITALIA: DA OGGI SARA’ POSSIBILE RIDURLO
DEBITO EQUITALIA: DA OGGI SARA’ POSSIBILE RIDURLO
Un nuovo spiraglio si apre con l’entrata in vigore della Legge n. 3 del 2012 (modificata dal D.L. 179/2012 convertito dalla Legge n. 221/2012) in merito all’opportunità per i privati e le piccole imprese di risanare i propri debiti anche con il fisco.
Grazie al cosiddetto “procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento” finalmente sarà possibile per i soggetti non fallibili, come le persone fisiche (ossia i singoli privati), i consumatori, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori sotto-soglia, gli enti non economici ed anche le start up (imprese in fase di avvio), accedere ad un accordo o ad un piano di risanamento agevolativo con il creditore, al fine di eliminare l’esposizione debitoria.
Il ricorso a tale procedimento impedisce, infatti, ai creditori di esperire azioni cautelari o esecutive individuali e sospende, altresì, il corso degli interessi convenzionali o legali.
Questa nuova procedura concorsuale si affianca a quelle già previste dalla Legge Fallimentare (quali il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti) ed è applicabile a tutti quei soggetti che sino ad oggi erano stati discriminati dal fatto di non poter usufruire delle nuove opportunità introdotte dal Legislatore per proporre ipotesi alternative al fallimento al fine di soddisfare i creditori.
Tale procedimento, infatti, pone particolare attenzione alle difficoltà economiche del debitore, confrontando la sua reale disponibilità economica con il complesso dei debiti.
Nella maggior parte dei casi l’esito del confronto è sproporzionato.
Per questi motivi, quindi, è importante rivolgersi ad un Organismo di composizione della crisi o ad un professionista abilitato, quale può essere un avvocato, che, dopo un’attenta analisi della singola posizione, potrà presentare presso il Tribunale competente un piano di rientro per i debiti contratti, e ridurre così gli importi dovuti.
La Legge mira ad eliminare quello stato di perenne indebitamento che purtroppo molti privati e piccole imprese sono costretti a subire, dando l’occasione finalmente di poter ripartire e vivere nuovamente una vita da protagonista, riacquistando fiducia nel proprio futuro e negli investimenti.
Così se l’accordo viene approvato dal Giudice, il debitore ottiene la cd. “esdebitazione” che permette di ridurre il debito a quanto effettivamente lo stesso è in grado di pagare in base alle sue disponibilità, ed il resto del debito viene cancellato.
Vediamo ora quali sono i requisiti soggettivi ed oggettivi da soddisfare al fine della presentazione della domanda.
Si è visto come di tale agevolazione possano usufruire i soggetti non fallibili sopra elencati.
In particolare, per gli imprenditori sotto-soglia, per poter accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il Legislatore ha stabilito la necessità di non superare i cosiddetti “parametri dimensionali” determinati dalla Legge Fallimentare (art. 1.comma 2 ) ovvero:
1) Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000,00 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di ammissione all’istituto (ovvero nel minore periodo dall’inizio dell’attività);
2) Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 euro nel medesimo arco temporale;
3) Debiti, compresi anche quelli non scaduti, per un ammontare non superiore o pari a 500.000,00 euro.
In caso di rispetto di tali limiti dimensionali il debitore rientrerà nella definizione di imprenditore commerciale “sotto soglia” e potrà, pertanto, essendo esclusa la fallibilità del soggetto, rientrare a pieno titolo nella crisi da sovraindebitamento.
Tuttavia, la proposta non è ammissibile quando il debitore:
- È soggetto ad altre procedure concorsuali;
- Ha già utilizzato, nei 5 anni precedenti, i benefici della legge sul sovraindebitamento;
- Ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di annullamento o revoca di un accordo o piano del consumatore omologati;
- Ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
Relativamente al requisito oggettivo, invece, la persona o l’impresa che intende avvalersi di questa particolare procedura dovrà trovarsi in uno stato conclamato di sovraindebitamento identificando con tale definizione la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Condizione che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Tipici “indicatori” di una situazione di squilibrio/sofferenza sono dati da:
- Revoca di affidamenti bancari e/o interruzione del credito bancario con intimazione al rientro immediato;
- Decreti ingiuntivi non opposti;
- Procedure esecutive in atto e/o in fase avanzate;
- Debiti erariali definitivamente accertati ed in fase avanzata di riscossione (cartelle Equitalia scadute e in riscossione).
Vi sono però delle eccezioni per cui l’esdebitazione non può operare:
1) Debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
2) Debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
3) Debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore all’apertura della procedura di sovraindebitamento, siano stati accertati successivamente.
Le prime applicazioni della nuova procedura hanno già prodotto risultati molto positivi, ed i primi esempi sono proprio relativi a cartelle di pagamento dell’Agente di riscossione Equitalia. Presso il Tribunale di Busto Arsizio, infatti, l’Autorità Giudiziaria ha omologato un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento riducendo il debito di euro 86.994,83, che una contribuente aveva contratto nei confronti di Equitalia, ad euro 11.166,67.
Tale cartella, ritenuta troppo al di sopra delle reali disponibilità della debitrice, è stata ridotta dal Giudice, tenendo conto di tutti i redditi della stessa nonché dei bisogni della famiglia.
Pertanto, quale che sia la gravità della situazione, ci sarà sempre una soluzione ed un rimedio esperibile caso per caso.
Tutto questo consente di dare alle famiglie ed ai piccoli imprenditori una nuova opportunità per poter pianificare, in modo sostenibile, il proprio futuro economico.
Avv Emanuele Di Maso
D.E.C.I.BA
viale barilla 21
43122 Parma (PR)
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