Decreto banche, modifiche ai pignoramenti
Con il decreto legge n°59 del 2016, il cosiddetto Decreto banche, sono state introdotte nuove misure per favorire l’accelerazione del processo di recupero crediti e nuove garanzie per i mutui.
Con l’entrata in vigore del decreto banche, però, cambiano anche le procedure per il pignoramento. Nel dettaglio, la riforma stabilisce che il giudice debba archiviare la procedura dopo un numero massimo di aste, e modifica il contenuto dell’atto di pignoramento.
L’obiettivo è dare maggiori garanzie al debitore, riducendo i tempi dei pignoramenti, fino ad oggi strutturati in una serie infinita di aste, che avevano come unica conseguenza l’eccessivo ribasso del valore dell’immobile pignorato. Un danno consistente per il debitore, in quanto la vendita del bene ad un prezzo eccessivamente ridotto produceva nella maggioranza dei casi un debito residuo ancora molto importante; di seguito un esempio:
Compro casa con mutuo di 150.000,00 euro, della durata di 25 anni, nel 2004, con rata di 700,00 euro al mese. Nel 2014 non riesco a pagare più le rate del mutuo; nei 10 anni precedenti ho pagato la somma totale di 84.000,00 euro, di cui 20.000,00 di capitale e 64.000,00 di interessi, perciò il mio debito con la banca attualmente ammonta a 130.000,00 euro (a cui andranno aggiunti oneri vari).
La casa va all’asta ad un prezzo di 130.000,00 euro, ma viene venduta a 65.000,00.
RISULTATO: Debito 130.000,00 €, valore della vendita 65.000,00 = 65.000,00 € di debito residuo.
Vediamo i punti più importanti del decreto banche sul tema del pignoramento: come cambia il contenuto dell’atto, quali sono le modifiche apportate ai tempi del pignoramento?
Pignoramento: cambia il contenuto dell’atto
L’articolo 615 del codice processuale civile ha disposto che un debitore non può opporsi all’atto di esecuzione di un immobile, nel caso in cui il giudice abbia dato il via alla vendita o all’assegnazione del bene pignorato. Tuttavia, questo non vale in tutti i casi; infatti, se il debitore dimostra di non essersi potuto opporre tempestivamente per una causa a lui non imputabile, può ugualmente farlo anche se il giudice ha proceduto alla vendita o all’assegnazione.
Quindi, d’ora in poi l’atto di pignoramento dovrà contenere questa nuova norma, permettendo così al debitore di conoscere i termini entro il quale potersi opporre. Il nostro consiglio è di non attendere l’atto di precetto, ma di agire per tempo, contattando la segreteria nazionale dell’associazione D.E.C.I.BA allo 02.90427304 oppure potete scrivere a lombardia@deciba.it
Nel dettaglio, nell’atto di pignoramento verrà specificato che, come dichiarato negli articoli 530, 552 e 569, l’opposizione è inammissibile quando viene proposta in seguito alla vendita o all’assegnazione del bene pignorato, salvo i casi in cui sia fondata su fatti sopravvenuti, ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Pignoramento dell’immobile: massimo 3 aste
Con il decreto banche sono stati ridotti i tempi delle procedure esecutive immobiliari. Fino ad oggi, i pignoramenti immobiliari sono stati caratterizzati da numerose aste, con l’obiettivo di abbassare sempre di più il prezzo di vendita del bene. Ciò causava svantaggi sia al creditore che al debitore. Il primo, a causa della svalutazione dell’immobile, non riusciva a rientrare nelle spese sostenute, mentre il secondo, anche con l’esproprio, non riusciva a liberarsi della morosità. Con la riforma apportata dal decreto banche tutto questo non accadrà più. Infatti, se l’immobile pignorato non sarà venduto entro il terzo tentativo d’asta, la procedura esecutiva verrà chiusa e il bene tornerà proprietà del debitore. Di conseguenza, sarà più semplice liberare l’immobile dal pignoramento e dall’ipoteca. Il giudice potrà comunque disporre una quarta asta quando il terzo tentativo di vendita sia stato disertato, o per la mancanza di istanze di assegnazione. In questo caso il giudice potrà fissare un prezzo base di vendita inferiore al precedente, purché non scenda oltre il limite della metà.
Inoltre, la riforma prevede che gli interessati all’acquisto dell’immobile possano visionarlo entro 7 giorni dalla richiesta, che andrà inoltrata attraverso il portale delle vendite pubbliche.
Infine, la nuova norma consente al creditore di partecipare all’asta, ma con l’obbligo di indicare come effettivo acquirente un soggetto che non abbia presenziato alla procedura.
Di seguito la norma specifica:
“Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.”
®PRODUZIONE RISERVATA®
02.9042.7304 – 340.821.1767
lombardia@deciba.it