Nuovo stop all’anatocismo dal tribunale di Milano
Che l’anatocismo – ossia il calcolo degli interessi sia sul capitale dato in prestito, sia sugli interessi maturati – sia ormai illegittimo dal 2014 e vietato dalla Legge di Stabilità dovrebbe essere concetto ormai noto. Eppure le banche continuano a fare i propri conti sul calcolo degli interessi illegittimi e le sentenze di condanna nei loro confronti non possono che aumentare.
L’articolo 120 del Testo Unico Bancario, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge), che, nelle operazioni di conto corrente bancario, gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre altri interessi. Questi, nelle successive operazioni di capitalizzazione, devono essere calcolati esclusivamente sul capitale.
In altre parole, gli interessi vanno calcolati, ogni anno, esclusivamente sul capitale dato in prestito, non sugli interessi già scaduti, altrimenti il debito lievita in modo spropositato. E se ciò dovesse avvenire, i correntisti hanno tutto il diritto di far causa alla propria banca per la restituzione degli importi illegittimamente pretesi.
Il tribunale di Milano, con due provvedimenti cautelari depositati lo scorso 14 aprile, ha accolto le domande proposte da Movimento Consumatori per inibire l’anatocismo nei conti correnti bancari dal 1° gennaio 2014.
Ing Bank, Banca Popolare di Milano e Deutsche Bank devono cessare ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi e ogni pratica anatocistica in tutti i contratti di conto corrente con i consumatori. Le banche sono state condannate a pubblicare il dispositivo del provvedimento sulle home page dei propri siti internet e a comunicarlo a tutti i consumatori con le stesse modalità con le quali vengono inviati gli estratti di conto corrente.
Dal 1° gennaio 2014, quindi, gli istituti di credito non possono più praticare alcuna forma di capitalizzazione degli interessi passivi.
Eppure, alcuni Istituti di credito – incuranti del disposto dell’art. 120 del Testo Unico Bancario e sul presupposto che il Comitato interministeriariale per il credito e il risparmio non ha ancora adottato la delibera richiesta dalla legge – continuano ad applicare, anche dopo il 1° gennaio 2014, interessi passivi anatocistici non più consentiti.
I correntisti ai quali sono stati illegittimamente applicati interessi anatocistici dal 1° gennaio 2014 possono, quindi, chiederne la restituzione ai propri istituti di credito.