Segnalazione centrale rischi e risarcimento danni.
Segnalazione centrale rischi e risarcimento danni
L’errata o non dovuta segnalazione centrale rischi costituisce falso e danno che dà diritto al risarcimento.
Assistiamo spesso a segnalazioni di “passaggi a sofferenza” effettuate dalle banche e finanziarie sui crediti contestati dai clienti.
Un mancato rientro da un conto corrente, il mancato pagamento di rate di mutuo o finanziamenti possono essere l’anticamera della iscrizione della posizione in Centrale Rischi da parte degli Istituti bancari/finanziari.
Ma quando siamo di fronte a contestazioni oggettive, quando la banca non ha rispettato i patti contrattuali o non ha rispettato le leggi praticando sui nostri contratti di mutuo, di conto corrente, di leasing, di finanziamento degli illeciti come l’anatocismo (ricordiamo che è stato vietato con la Legge di Stabilità 2014 al TUB rendendolo illegittimo a far data del 1 gennaio 2014 vietando l’addebito di interessi anatocistici) o ha applicato tassi e costi tali da superare il tasso soglia di usura previsto dalla stessa Banca d’Italia oltre che dall’art 644 del codice penale e dalla legge 180/96, posso contestare la segnalazione e chiedere il risarcimento dei danni?
Per effettuare una corretta apposizione di un credito a sofferenza è indispensabile una corretta istruttoria, è necessario tenere in considerazione l’intera situazione patrimoniale e finanziaria del debitore, o , come chiarito dal Tribunale di Roma, l’intera gamma dei rapporti di credito/debito esistenti tra questi e l’istituto bancario; l’apposizione a sofferenza non è adeguatamente compiuta se si traduce in una automatica denuncia di un mero inadempimento che di per se non può avere alcun significato di sofferenza nel senso normativo previsto nella Circolare della Banca D’Italia.
Quindi l’Istituto segnalante è tenuto ad accertare la sussistenza di una condizione di complessiva difficoltà economica del soggetto segnalato, con un grado di diligenza che certamente non può limitarsi alla costatazione di un mero inadempimento, ma, come afferma la maggior parte della giurisprudenza, lo stato di insolvenza consiste in “una persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell’intermediario”
Dagli insegnamenti dei giudici l’erronea segnalazione di un credito, sia di merito che di legittimità, si configura, così anche per il Tribunale di Brindisi ed anche quello di Bari, come “una lesione del diritto di impresa, che può creare difficoltà insormontabili all’imprenditore che voglia accedere o mantenere il credito bancario, e allo stesso tempo può determinare la revoca di quello esistente già concesso” – oltre che lesione alla reputazione personale e commerciale dell’imprenditore come afferma il Tribunale di Bari ( vedi altre sentenze a fine articolo).
Dalle sentenze sopra richiamate si traggono i seguenti principi:
- la segnalazione a sofferenza nella centrale rischi implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente; l’intermediario deve considerare ulteriori elementi dai quali desumere la oggettiva difficoltà economico-finanziaria del cliente, quali ad esempio l’esistenza di protesti, la pendenza di procedure esecutive, lo squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e consistenza della posizione debitoria e infine verificare la capacità di produrre reddito e la liquidità del soggetto segnalato;
- la segnalazione non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito;
- è necessario che sussista una situazione oggettiva di incapacità finanziaria, anche se non accertata giudizialmente, e non transitoria di inadempimento delle obbligazioni assunte – una incapacità che evidenzi una grave difficoltà nella gestione e nel controllo dell’equilibrio economico e finanziario del soggetto, tale da far presumere e temere la possibilità di un futuro dissesto;
- l’obbligo di informare preventivamente ed in forma scritta il debitore
- nessun rilievo assume la manifestazione dell’intenzione di non adempiere da parte del cliente, se giustificata da una seria contestazione del titolo del credito vantato dalla banca;
- la segnalazione risulta illegittima quando l’intermediario non si sia attenuto ai limiti sopra richiamati, provvedendo ad inoltrare alla Centrale Rischi una segnalazione laddove non siano stati rispettati i presupposti previsti;
- La segnalazione è inoltre illegittima anche nel caso in cui vi sia un errore nell’indicazione dei dati del debito, ovvero quando le informazioni riportate non corrispondono alla realtà fattuale: in tali casi l’illegittimità è“ab origine” ovvero sussiste sin dal momento in cui l’istituto di credito provvede a segnalare il credito sofferente;
- La segnalazione può altresì risultare illegittima anche in un momento successivo, cioè quando la posizione oggetto di segnalazione non è più corrispondente al reale valore, quantitativo e qualitativo, del credito concesso (ad esempio quando il cliente ha provveduto all’estinzione del debito e la banca non provvede a richiedere la cancellazione dell’importo iscritto a Bankitalia).
In tutti questi casi ne consegue che l’inerzia o l’errore nella segnalazione rendono la stessa illegittima, con grave danno nei confronti del singolo debitore e derivante dalla colposa condotta posta in essere dal l’intermediario bancario; la riduzione o persino l’impossibilità di accedere al sistema bancario comporta indubbiamente la riduzione delle possibilità di guadagni futuri, con il rischio di arrivare anche ad una lesione del diritto – costituzionalmente garantito all’art. 41 della Costituzione – di iniziativa economica privata, che, come è noto, si alimenta grazie al credito bancario, l’accesso al quale viene inevitabilmente precluso, a seguito di una ingannevole o non dovuta segnalazione presso la Centrale Rischi.
In conclusione, rispondendo alla domanda iniziale, sembra proprio che non sia una semplice possibilità quella di richiedere i danni all’intermediario, ma quasi una certezza, sempre ovviamente qualora vi siano le condizioni sino a qui esposte.
Difatti, occorre in proposito precisare che le banche, con certezza subiscono un condizionamento negativo qualora dall’informativa dovesse emergere l’esistenza di una posizione segnalata “in sofferenza”; in tale atteggiamento si riflette infatti la generale riluttanza (legittima in astratto) degli operatori a concedere credito a soggetti la cui situazione patrimoniale, in certi ambienti economici, sia stata valutata come inaffidabile e precaria
Cassazione nella sentenza 29 gennaio 2015 n. 1725 – Cassazione civile sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626 – Trib. S. Maria C. V. 28/ 5/2009 – Trib. Benevento 7/9/2009 – Tribunale Matera, 28/6/2005, in Giur. Merito 2007 – Tribunale di Venezia – Sentenza n. 1701/09 del 17 giugno 2009)
???
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ci dica Antonio…