Segnalazione rischi: se il cliente ha pagato il danno va risarcito.
Segnalazione rischi: se il cliente ha pagato il danno va risarcito.
Segnalazione rischi. A quante persone e aziende capita di scoprire, magari a seguito di una richiesta di finanziamento o di affidamento alla propria banca, di essere segnalati come “cattivi pagatori” alla Centrale Rischi.
Molto spesso si scopre che la segnalazione è partita dalla banca su cui è appoggiato un finanziamento, un mutuo ed il motivo è quello di aver pagato alcune rate in ritardo.
È lecito il comportamento della banca? Potevano farlo? Che danni ha creato?
Cominciamo col dire che il rapporto tra la banca o la finanziaria e il cliente, deve essere ispirato dal principio di correttezza e buona fede, quindi come minimo l’intermediario deve preventivamente comunicare al cliente la possibilità di una imminente segnalazione.
La segnalazione di sofferenza al sistema informatico della Centrale Rischi, è un obbligo che grava, ai sensi dell’art. 51 del Testo Unico Bancario, sugli istituti di credito e le società finanziarie ( GLI INTERMEDIARI del settore) quando il debitore versa in uno stato di sofferenza economica tale da poter ritenere obbiettivamente che non potrà adempiere al pagamento. Pur esistendo una varietà di ipotesi che possono legittimare la segnalazione, va evidenziato come la Cassazione ha escluso, dal novero delle cause, il ritardo nel pagamento delle rate del mutuo.
Perciò quando il debito viene saldato, soprattutto a distanze ravvicinate, la segnalazione diventa illegittima con conseguente possibilità di chiedere il risarcimento del danno patrimoniale subito dalla persona fisica o dall’impresa nonché quello morale per la lesione della reputazione nel mercato e dell’affidabilità commerciale quando si tratti appunto di imprese, il tutto con le dovute valutazioni dato che ogni caso ha la sua storia.
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