Sei indebitato? Concorda con i creditori un piano di rientro, mediante il nuovo atto di precetto
Prevenire e contrastare il sovra-indebitamento, facilitando il recupero del credito. Questo è l’obiettivo dell’avviso che d’ora in poi dovrà contenere l’atto di precetto. Il Decreto Legge di riforma del processo civile, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 giugno 2015, introduce diverse novità. La più interessante riguarda la nuova formulazione prevista per l’atto di precetto; con la nuova riforma, il precetto si arricchisce di un altro elemento a vantaggio del debitore, ossia l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra-indebitamento, stabilendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un Piano del consumatore.
In altre parole, il debitore dovrà essere informato sulla possibilità di concordare con i creditori un piano di rientro per il pagamento dei propri debiti.
Ricordiamo brevemente, a chi non lo sapesse, cosa è l’atto di precetto.
È l’atto con il quale il creditore, sulla base di una sentenza o titolo ad essa equiparabile, intima al debitore di adempiere all’obbligo indicato nel titolo (ad esempio pagare una certa somma di denaro, consegnare un bene, ecc.) entro dieci giorni, preannunciando che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Il precetto, a pena di nullità, deve contenere:
- l’indicazione delle parti;
- la data di notificazione del titolo esecutivo (a meno che il titolo non sia notificato assieme al precetto);
- la trascrizione del titolo esecutivo, quando espressamente richiesta dalla legge (ad esempio in caso di precetto su assegno o cambiale);
- la dichiarazione di residenza e domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente a procedere all’esecuzione forzata. In mancanza di questa indicazione, il precetto rimane comunque valido, ma le eventuali opposizioni andranno notificate presso la cancelleria di tale giudice;
- la sottoscrizione della parte.
Il debitore, informato di tale facoltà nel momento in cui si arriva all’atto di precetto, al rischio di concreta perdita dei propri beni ha la possibilità di proporre un accordo, con l’ausilio di esperti indicati per legge, ai propri creditori.
L’accordo è aperto a tutte le tipologie di debitori non passibili di fallimento, purché incolpevoli (come il lavoratore licenziato o il piccolo imprenditore che ha perso l’esercizio a causa della crisi economica) e purché non recidivi, con il consenso dei creditori fino all’occorrenza del 70% della massa creditoria.
Il debitore può, quindi, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, trovare una soluzione alla sua situazione di indebitamento ricorrendo, come si diceva all’inizio, a un accordo di composizione della crisi o a un piano del consumatore.
I tempi
Il debitore può far valere la nullità del precetto solo entro 20 giorni dalla notifica dello stesso. Oltre tale termine, l’eccezione si intende rinunciata e, quindi, la nullità è come sanata.
Il termine dei 20 giorni è spesso insufficiente a rendere consapevole il debitore del proprio diritto, a recarsi da un avvocato e avviare il ricorso.
Differenza tra Accordo con i creditori e Piano del consumatore
Con l’Accordo, il debitore propone ai debitori una soluzione per uscire dalla crisi mediante il cosiddetto pagamento “a saldo e stralcio”. È necessario che la proposta sia sottoscritta e approvata dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Sarà poi gestita dagli organismi appositi.
Il Piano del consumatore, invece, non prevede l’accordo e il consenso dei creditori, ma solo il nulla osta del giudice.I
Importante è che il piano, presentato dal debitore, assicuri ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore.
Il debitore presenta una lista di beni da vendere con il cui ricavato verranno estinti i debiti secondo un piano di rientro.
Insomma, i provvedimenti ci sono, ma non tutti conoscono i propri diritti e come farli valere. Fondamentali sono soprattutto le tempistiche. Dunque, non rimandare. Se sei indebitato, informati. La normativa può essere dalla tua parte.