Sospensione delle cartelle esattoriali Equitalia
Guida alla sopravvivenza per non farti spennare dalla tua banca e da Equitalia, evitando di lavorare per arricchire lo Stato, e ritrovare il gusto di “fare impresa” anche se siamo in Italia.
Se l’ente impositore non risponde entro 220 giorni vale la regola del “silenzio assenso”.
Chi ha depositato una istanza di sospensione delle cartelle esattoriali Equitalia, come previsto dalla Legge di Stabilità del 2013 ( condizione essenziale è quando il contribuente si oppone con fondati motivi sulla NON debenza delle imposte richieste ed iscritte al ruolo) non può subire pignoramenti o ipoteche o fermi auto.
Equitalia deve infatti, dopo aver ricevuto l’istanza del contribuente, inviare l’atto all’ente impositore / presunto creditore per verificare le ragioni addotte dal contribuente utili alla richiesta di sospensione, sospendendo provvisoriamente le azioni di riscossione.
A questo punto l’ente interessato ha 220 giorni di tempo per formulare le risposte al contribuente con le motivazioni del caso, diversamente gli atti sono illegittimi e devono essere annullati, come ha disposto una recente CTP di Milano con sentenza n. 5667/40/15 del 23.6.2015
Inoltre se l’ente impositore non risponde nei termini previsti ed Equitalia notifica ugualmente l’inizio della procedura cautelare con l’avviso di iscrizione di ipoteca, il contribuente può legittimamente impugnare quest’ultimo atto e riaprire la procedura sin dal suo inizio.
Come abbiamo già detto le motivazioni alla base dell’opposizione delle pretese degli enti impositori devono essere valide, ma se a questo si aggiunge la possibilità di contare sulla farraginosità dell’amministrazione finanziaria, il calvario del contribuente che con ragione chiede semplicemente di pagare ciò che è giusto può vedere la luce molto prima.
Tale percorso si concluderà con la procedura per far emergere la decadenza e/o prescrizione dell’azione accertativa e/o esecutiva agli enti impositori al fine di far proclamare con sentenza i fatti sopra descritti.
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