DECIBA BOLOGNA
Articolo a cura di :
Avv Emanuele Di Maso
Via di Corticella 9 Bologna
Tel 051355626
dimasoemanuele@gmail.com
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TRUST E TUTELA DEL PATRIMONIO
L’istituto del Trust nasce nei paesi anglosassoni. In Italia, il Trust (termine inglese, che si potrebbe tradurre con fiducia) viene riconosciuto con la ratifica, della Convenzione dell’Aja del 18 luglio 1985. La convenzione afferma che “per Trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.
Il Trust è caratterizzato da i seguenti elementi: 1) i beni in Trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; 2) i beni in Trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee; 3) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del Trust; 4) il disponente può conservare alcuni diritti e facoltà.
Come si evince quindi, la normativa non dà una definizione di Trust, ma evidenzia elementi e comportamenti minimi ed essenziali che lo caratterizzano. Ovviamente ogni Trust deve avere delle regole che disciplinano il suo funzionamento, dove vengono indicati i doveri del trustee, le regole per la sua sostituzione e così via.
La Convenzione stabilisce che il Trust sia regolato dalla legge scelta dal disponente e, qualora una legge non riconosca il Trust, si applichi la legge con la quale ci sono i collegamenti più stretti, che devono intendersi il luogo di amministrazione del Trust, l’ubicazione dei beni, la residenza o domicilio del trustee o, in relazione allo scopo, il luogo ove il Trust deve essere realizzato.
La procedura di istituzione di un Trust è complicata? Le modalità di istituzione di un Trust sono molto semplici. L’unico requisito richiesto è la forma scritta. La prassi è quella di far autenticare l’atto istitutivo da un notaio o di procedere con l’atto pubblico. Il primo passaggio è l’istituzione del Trust, cioè l’atto che contiene le regole, la nomina del trustee e dei beneficiari (ove già esistenti), il secondo è l’atto di trasferimento in Trust dei beni che serviranno al trustee per porre in essere il programma definito e voluto dal disponente.
Il Trust può essere sia autodichiarato (nominando trustee se stesso) sia plurilaterale (nominando trustee un soggetto o una società terza).
È possibile conferire i beni in Trust in spregio dei creditori e dei diritti dei legittimari? La risposta è ovviamente negativa. La normativa prevede il divieto di porre in essere Trust lesivi, riguardanti la successione ex lege, o che vada a ledere i diritti dei creditori in caso di insolvenza.
Come funziona il Trust? I beni sono trasferiti dal disponente al trustee (posti sotto il suo controllo) e costituiscono il fondo in Trust. I beni in Trust sono separati dal patrimonio personale del trustee e non fanno parte del suo regime patrimoniale o della sua successione (quindi non vengono trasferiti agli eredi del trustee). Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
I beni conferiti in Trust sono “confinati” e dunque non sono soggetti alle pretese altrui ovvero: a) creditori personali del trustee, giacché non rientrano nel suo regime patrimoniale, matrimoniale né in quello successorio; b) creditori del disponente, perché non fanno più parte del suo patrimonio (fatta salva l’ipotesi di revocatoria ordinaria e fallimentare); c) creditori dei beneficiari sino a che costoro non ricevono tali beni dal triste.
Esistono due categorie di beneficiari, ovvero i beneficiari dei frutti del Trust e i beneficiari dei beni conferiti in Trust. I beneficiari del reddito sono coloro i quali possono essere oggetto di attribuzioni reddituali (ad es. l’immobile trasferito in Trust viene locato e, assolte le imposte, ciò che rimane può essere trasferito al beneficiario). Tali beneficiari possono o meno coincidere con i beneficiari dei beni. I beneficiari del fondo sono coloro i quali, sopraggiunto il termine finale del Trust, i beni saranno trasferiti. Essi, a loro volta, si dividono in beneficiari vested, ossia con posizione definite, e beneficiari contingent, ossia con posizioni non ancora definite. Ciò sta a significare che i beneficiari vested sono quelli già individuati nell’atto, mentre quelli contingent sono quelli che, pur individuati, sono sottoposti ad una condizione sospensiva, ad esempio devono essere vivi alla scadenza del termine fissato nel trust. Tali distinzioni, se non correttamente comprese, individuate e previste nell’atto, possono determinare effetti deleteri e contrari alla volontà del disponente.
Quando conviene creare un trust? Applicazioni frequenti del trust si rinvengono nel passaggio generazionale di beni o di quote di aziende, nella tutela di soggetti deboli, nella tutela di situazioni di fatto, quali le convivenze, nella pianificazione e sistemazione di interessi patrimoniali e reddituali della famiglia, oppure con funzione di garanzia in luogo di altre garanzie (ad es. fidejussioni).
Quali sono i costi di istituzione di un Trust? I costi sono: a) il costo di istituzione, che dipenderà dalla libera pattuizione che si raggiunge col professionista che redige l’atto di Trust, b) il costo di trasferimento dei beni, dipende dalla tipologia dei beni e del beneficiario. Se ad esempio un genitore trasferisce in Trust beni immobili a vantaggio di un beneficiario che è il figlio, si applicheranno le norme sulla successione e donazione. Il costo delle imposte dovute durante la vita del Trust (sempre ipotizzando ad esempio che vi sia un immobile locato) sono disciplinate dal testo unico sulle imposte sui redditi, ovvero sono quelle ordinarie dovute per il bene stesso.
Nello specifico il Trust potrà essere utilizzato in tutte le occasioni in cui è complesso gestire un patrimonio, un complesso aziendale o dei beni anche in presenza di conflitto tra soggetti con interessi contrapposti, ad esempio nelle separazioni è ammissibile istituire un Trust al fine di gestire beni immobili da destinare ai figli minori al raggiungimento della maggiore età o alla maturazione di una condizione, ad esempio il saldo delle rate di mutuo.
Oppure potrà essere utilizzato per la tutela di una struttura aziendale, ove manchi la possibilità di farlo diversamente. L’esempio può essere quello di una farmacia il cui titolare sia deceduto e manchi la possibilità che subentri un erede, in quanto ancora privo del titolo di studio necessario; in tal caso è possibile trasferire la farmacia in Trust, conferendo ad un soggetto terzo (trustee) l’intera società e la gestione della stessa, regolamentando il tutto e con l’obbligo di trasferire il complesso di beni non appena maturino le condizioni ivi previste al soggetto beneficiario.
Altra ipotesi, che rende l’utilizzo dello strumento Trust molto interessante, sussiste nel caso in cui un imprenditore debba predisporre il passaggio generazionale all’interno della propria società ed abbia più eredi ai quali vorrebbe affidare compiti predefiniti o affidare solo la proprietà delle quote societarie, affidando a terzi la gestione della società.
Per creare un Trust occorrono grossi patrimoni? Va sfatata la credenza che il Trust sia utilizzabile solo per la tutela di somme ingenti. Vi sono Trust che hanno valori irrisori, la cui vera tutela non è il contenuto, ma lo scopo che si vuole tutelare.
In conclusione il Trust è un ottimo strumento giuridico di tutela del patrimonio, in senso lato (beni immobili, asset aziendali, beni mobili, etc.), che può soddisfare varie finalità, mediante la tutela e l’amministrazione dei beni in modo pianificato.
Avv Emanuele Di Maso
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